Skip to main content

Come pagare le retribuzioni

06 Aprile, 2022

Quali obblighi rispettare

La retribuzione è il corrispettivo che viene riconosciuto a chi svolge un lavoro subordinato (ad esempio il dipendente e il collaboratore coordinato e continuativo).

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la RETRIBUZIONE, nonché ogni anticipo di essa, attraverso:

  • una banca o un ufficio postale
  • l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento (salvo alcune eccezioni previste dalla norma)

DIVIETO DI PAGAMENTO CON DENARO CONTANTE

Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti:

  • bonifico sul conto corrente, identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
  • strumenti di pagamento elettronico
    É ammesso il versamento dell’importo della retribuzione su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento.
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno, bancario o circolare, consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

Attenzione: la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce PROVA dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

É ammesso il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto dai soci lavoratori di cooperativa che siano anche prestatori presso la medesima cooperativa, a condizione che sia lo stesso socio lavoratore “prestatore” a richiederlo.

Il versamento deve essere documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e deve essere attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

In caso di VIOLAZIONE del divieto di pagamento in denaro contante, il datore di lavoro è sanzionato con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

É possibile pagare in contanti le spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro, ad esempio a titolo di anticipi e/o rimborso:

  • di spese di viaggio
  • delle spese vitto ed alloggio

Il pagamento dell’ INDENNITA’ di TRASFERTA, che spetta al lavoratore che svolge temporaneamente la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede abituale, deve essere effettuato con le stesse regole previste per il pagamento della retribuzione (no contanti).

Non accettare mai il pagamento della retribuzione del proprio lavoro in denaro contante.

Chi si occupa della predisposizione dei pagamenti di tutte le retribuzioni deve rispettare tutte queste regole.

Prima nota/tenuta della contabilità
Nel rilevare le modalità di pagamento, in prima nota e/o in contabilità, indicare separatamente le voci di spesa sostenute in contanti da quelle sostenute con un’uscita di denaro, dal conto corrente bancario o postale intestato al datore di lavoro.

Cosa ricordare

  • il divieto di pagamento in contanti è violato qualora il versamento delle somme avvenga con modalità diverse da quelle tracciate previste dalla norma;
  • il divieto di pagamento in contanti è violato quando, benché il versamento sia avvenuto con i sistemi di pagamento ammessi, esso viene successivamente revocato (ad esempio nel caso di bonifico bancario in favore del lavoratore che venga revocato o di assegno bancario annullato prima dell’incasso);
  • conservare la documentazione che attesti il pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili, da esibire in caso di controllo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

P.S.: art. 1 comma 913 L. 205/2017
“Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale”