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Dichiarazioni di intento e Novità 2022

07 Aprile, 2022

Acquisti senza IVA degli esportatori abituali

Gli esportatori abituali (cioè i soggetti che effettuano operazioni non imponibili, secondo le specifiche condizioni previste dalla normativa), per usufruire del beneficio di acquistare beni e servizi senza assoggettamento a IVA nei limiti del plafond disponibile, devono trasmettere la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.

Dal 2020 è stato eliminato l’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Per tale trasmissione non è previsto un termine, ma, in sostanza, si deve ritenere che il fornitore verifichi che tale invio sia avvenuto, prima di effettuare l’operazione senza l’applicazione dell’IVA.

A partire dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali sono rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

Le novità introdotte dal 2020 prevedono, inoltre, che: “ l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione”.

Nell’attuale quadro normativo, il fornitore è obbligato a monitorare il proprio “Cassetto fiscale”, per quanto risulti, comunque, consigliabile, che gli esportatori abituali continuino a far pervenire ai propri fornitori o prestatori copia della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

In merito all’indicazione in fattura degli estremi della dichiarazione d’intento, indicazione già prevista anche nella precedente disciplina, con le modifiche del 2020 viene precisato che “Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.”

A partire dal 1° gennaio 2022 vengono introdotte le novità di seguito sintetizzate:

    • l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulla base di specifiche analisi di rischio;

 

    • in caso di irregolarità riscontrate dall’attività di controllo, le dichiarazioni di intento sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico: il fornitore che, al momento del riscontro sul sito dell’Agenzia entrate, rileva che la dichiarazione di intento è invalida, non può emettere fattura senza iva;

 

    • l’Agenzia delle entrate invia, tramite pec, al soggetto emittente e al soggetto cedente (fornitore), una comunicazione contenente, fra l’altro, il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento invalidata;

 

    • in caso di esito irregolare del controllo, l’Agenzia delle entrate inibisce la facoltà di rilascio di altre dichiarazioni di intento;

 

  • nella fattura elettronica, oltre ad indicare, come già avveniva prima, la corretta natura dell’operazione (codice N3.5 – non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento), occorre indicare in tre specifici nuovi campi del blocco “AltriDatiGestionali”, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento:
    • nel campo TipoDato indicare la dicitura INTENTO
    • nel campo RiferimentoTesto dev’essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e il suo progressivo
    • nel campo RiferimentoData dev’essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento
  • qualora la dichiarazione di intento indicata risulti invalidata, la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) viene scartata.