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Fattura Cartacea e Fattura Elettronica no PA

03 Maggio, 2022

In questo articolo si tratta esclusivamente di fatturazione elettronica fra soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione (PA).

Siamo nell’era digitale ma le fatture cartacee esistono ancora.

Ci sono soggetti economici esonerati dall’obbligo dell’utilizzo della fattura elettronica, quali ad esempio:

a) coloro che godono di particolari regimi fiscali (il regime di vantaggio , il regime forfettario). Dal 01 luglio 2022 si vedano le novità indicate alla fine dell’articolo;

b) coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia

c) associazioni sportive dilettantistiche e simili che hanno optato per il regime forfettario L.398/91, con proventi commerciali del periodo precedente non superiore a € 65.000,00. Dal 01 luglio 2022 si vedano le novità indicate alla fine dell’articolo.

Questi soggetti possono, comunque, decidere di emettere la fattura elettronica.

Ci sono soggetti a cui è fatto divieto, invece, di utilizzo della fattura elettronica, come ad esempio:

  • coloro che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (ad esempio: medici) per le operazioni di cui inviano i dati al sistema tessera sanitaria.
>>> Attenzione quindi a raccogliere e registrare tutte le fatture cartcacee.

Se effettuo un acquisto di merce da un fornitore francese riceverò una fattura cartacea.
Se richiedo una prestazione ad un professionista in regime forfettario riceverò una fattura cartacea (salvo novità 01/07/2022).

La Fattura Cartacea è un documento cartaceo, emessa in duplice esemplare, di cui uno è consegnato o spedito al cliente.
Consegna = a mani
Spedizione = via posta ordinaria o via posta elettronica con la possibilità di materializzare la fattura su un documento cartaceo.

La Fattura Elettronica è un documento informatico, emesso in formato strutturato XML, conforme a determinate specifiche tecniche.

E’ obbligatoria:

  • per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, salvo i casi di esonero e divieto.

La fattura elettronica viene emessa per:

– operazioni verso soggetti passivi Iva (B2B), il mio cliente ha partita iva
– operazioni verso persone fisiche consumatori finali (B2C), il mio cliente ha solo il codice fiscale
– operazioni verso altri soggetti con il solo codice fiscale

Per la compilazione della fattura cartacea ed elettronica si fa riferimento agli elementi identificati negli artt. 21 e 21-bis DPR 633/72.

Nuovo ELEMENTO da inserire nella Fattura elettronica

Con l’introduzione della fattura elettronica, nel momento in cui domandiamo al nostro Cliente (cessionario o committente) i dati anagrafici per la fatturazione non dimentichiamoci di richiedere l’indirizzo o canale telematico, dato necessario per l’invio della fattura elettronica, che può essere:

  • un codice destinatario (codice alfanumerico di 7 caratteri) attribuito dal SDI ai soggetti che hanno un canale di ricezione accreditato, ad esempio: 8ABC41X;
  • un indirizzo Pec (proprio, di intermediari o di terzi).

Il codice destinatario o l’indirizzo Pec vengono scritti nei specifici campi dell’anagrafica del cliente.

Alcuni soggetti hanno un codice destinatario definito CODICE CONVENZIONALE formato da 7 zero (0000000), ad esempio:

  • i consumatori finali
  • i soggetti in regime forfettario
  • i soggetti in regime di vantaggio
  • i produttori agricoli
  • gli enti senza partita iva
  • i condomini

Iter: il soggetto che emette la fattura elettronica:

– compila la fattura con un apposito software
– trasmette la fattura in formato XML al SDI (sistema di interscambio)
– aspetta che il SDI effettui un controllo formale sul file xml della fattura elettronica ricevuta

Esito dei controlli dello SDI:

* se il file XML supera il controllo, il SDI invia la fattura elettronica al destinatario e invia una ricevuta di consegna all’emittente;
* se il file XML supera il controllo e il SDI non riesce a consegnare al destinatario il file xml della fattura, il SDI invia all’emittente una ricevuta di mancata consegna;
* se il file XML non supera il controllo, il SDI invia una ricevuta di SCARTO all’emittente.

Una fattura elettronica che non passa dal SDI è considerata non emessa

Quando si emette una fattura elettronica verso i soggetti con codice destinatario formato da 7 zero (0000000), normalmente si consegna o invia ad essi (via posta o via email) una copia cartacea o informatica della fattura elettronica e si scrive sulla stessa l’annotazione “copia della fattura elettronica inviata al SDI”.

Si comunica, inoltre, al Cliente che l’originale della fattura elettronica è messo a sua disposizione dal SDI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

Importantissimo: nel caso in cui la copia della fattura inviata in formato cartaceo o informatico risulti diversa rispetto alla fattura elettronica trasmessa al SDI, restano validi i dati indicati nella fattura elettronica.

NOVITA’ 01 LUGLIO 2022 (D.L. 36/2022)

1) Obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario o di vantaggio e per gli enti che hanno optato per il regime forfettario L. 398/91, con proventi commerciali del periodo precedente non superiore a € 65.000,00.
Se i ricavi o compensi, conseguiti nell’anno precedente e ragguagliati ad anno non superano i € 25.000,00, vale ancora l’esonero.

2) Obbligo di fatturazione elettronica per
Le operazioni attive vs l’estero (cessione di beni o prestazioni di servizio verso soggetti esteri, UE o extra UE)

>>> entro i termini previsti per l’emissione della fattura
>>> il codice destinatario da indicare nell’anagrafica del Cliente estero è formato da 7X (XXXXXXX)

3) Obbligo di trasmettere telematicamente tramite il SDI

– le autofatture relative agli acquisti di servizi extra-UE e agli acquisti di beni già presenti in Italia da fornitore extra-UE;

– le integrazioni dei documenti ricevuti per acquisti di beni e servizi intra-UE e per acquisti di beni già presenti in Italia da fornitore intra-UE;

>>> entro il 15-simo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (per le operazioni extra-UE) o a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (per le operazioni intra-UE).

Per le importazioni (acquisti con l’introduzione in Italia di beni da paesi extra-UE) servirà, come sempre, la bolletta doganale.